Sez. L, Sentenza n. 3646 del 24/02/2016 (Rv. 638942 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Debiti dell'alienante per omesso versamento di contributi previdenziali - Estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112 c.c. - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 c.c., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma 2, c.c., neanche in virtù di un'interpretazione "a contrario" della previsione di cui all'art. 3, paragrafo 4, lett. a), della Direttiva n. 2001/23/CE, stante l'autonomia del rapporto contributivo, intercorrente tra datore di lavoro ed ente previdenziale, dal rapporto di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2116, Cod. Civ. art. 2558, Direttive Commissione CEE 12/03/2001 num. 2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)