Sez. L, Sentenza n. 8179 del 16/06/2001 (Rv. 547535 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Debiti dell'alienante per omesso versamento di contributi previdenziali - Estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112 cod. civ. - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE
In caso di trasferimento di azienda, i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità all'acquirente ex art. 2112, comma secondo, cod. civ., sia perché la solidarietà è limitata ai soli crediti di lavoro del dipendente e non è estesa ai crediti di terzi, quali devono ritenersi gli enti previdenziali, sia perché il lavoratore non ha diritti di credito verso il datore di lavoro per l'omesso versamento dei contributi obbligatori (oltre al diritto al risarcimento dei danni nell'ipotesi prevista dall'art. 2116, secondo comma, cod. civ.), restando estraneo al cosiddetto rapporto contributivo, che intercorre fra l'ente previdenziale e il datore di lavoro.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2558, Cod. Civ. art. 2560, Cod. Civ. art. 2116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)