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Sez. 1, Sentenza n. 451 del 01/03/1967 (Rv. 326391 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI CREDITI - PRESUPPOSTI DELL'AGEVOLAZIONE - ESTENSIONE AD ALTRE OPERAZIONI - NOZIONE - PROVA*
Stato
decisa il 1967-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326391-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - CREDITO - FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DI CREDITI - PRESUPPOSTI DELL'AGEVOLAZIONE - ESTENSIONE AD ALTRE OPERAZIONI - NOZIONE - PROVA*

Perche possano ritenersi adeguatamente adempiute le condizioni per fruire dell'agevolazione tributaria prevista dall'art. 4 lett. B) e C) della tariffa all. A) alla legge di registro (R.d. 30 dicembre 1923 n.3269) nel testo modificato dalla legge 4 aprile 1953, n.261, e necessario che l'atto di cessione contenga la specifica indicazione delle operazioni rispetto alle quali e stipulato, e che esso sia concepito e redatto in modo tale da escludere a priori che l'istituto finanziatore possa, durante lo svolgimento del rapporto, servirsi dei crediti ceduti per eventuali altre sue esposizioni estranee al finanziamento concesso per la specificata opera o fornitura pubblica. Per stabilire se l'atto si presti (per la sua stessa strutturazione, per la formulazione delle clausole, per lo schema legale cui queste si riportano), a servire per -altre operazioni- e necessario che sia accertato se esso regoli compiutamente il modo in cui vengono attuate le operazioni cui il finanziamento e la cessione si riferiscono, si da far risultare, con chiara evidenza, il rapporto diretto ed ineludibile che lega fra loro l'uno e l'altra. In conformita all'intento del legislatore di consentire alle ditte private di procurarsi tempestivamente ed agevolmente il denaro occorrente per l'esecuzione di specifici contratti conclusi con pubbliche amministrazioni, l'agevolazione e accordata solo ed in quanto le somme conseguite attraverso il finanziamento e la cessione siano, fin dall'origine, destinate alla esecuzione della determinata opera o fornitura pubblica -specificamente indicata-, e deve essere, quindi, negata quante volte nell'atto non risulti tassativamente espressa tale destinazione. Resta escluso, pertanto, che il cedente possa utilizzare a suo libito l'ottenuto finanziamento, ponendo la nota all'art.4 l'inderogabile esigenza, per l'applicazione delle aliquote ridotte, del diretto ed immediato collegamento fra l'atto di cessione e le operazioni bancarie e del divieto di estendere ad - altri operazioni- l'efficacia della cessione. La prova della sussistenza di tali condizioni, che non ammette equivalenti, deve risultare dall'atto di cessione, e non puo, quindi, essere validamente supplita ne da testimonianze, ne da elementi presuntivi, o congetturali, ne, infine, da distinto e separato atto scritto. (Cfr. 1397-64, 2519-64, 481-63, 683-63).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)