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Sez. 1, Sentenza n. 692 del 17/03/1970 (Rv. 345912 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI< - CREDITO - CESSIONE DI CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVA CORRELAZIONE TRA CESSIONE E FINANZIAMENTO - NECESSITA - REITERABILITA DEL FINANZIAMENTO MEDIANTE CONTO CORRENTE E L'ULTRATTIVITA DELLA CESSIONE - INSUSSISTENZA DELLA CORRELAZIONE - LIMITI - DIVIETO PER IL FINANZIATORE DI DESTINARE I CREDITI A SCOPO DIVERSO.*
Stato
decisa il 1970-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345912-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI< - CREDITO - CESSIONE DI CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI A GARANZIA DI FINANZIAMENTI - APPLICABILITA DELLA TARIFFA DI FAVORE - CONDIZIONI - ESCLUSIVA CORRELAZIONE TRA CESSIONE E FINANZIAMENTO - NECESSITA - REITERABILITA DEL FINANZIAMENTO MEDIANTE CONTO CORRENTE E L'ULTRATTIVITA DELLA CESSIONE - INSUSSISTENZA DELLA CORRELAZIONE - LIMITI - DIVIETO PER IL FINANZIATORE DI DESTINARE I CREDITI A SCOPO DIVERSO.*

La reiterabilita del finanziamento attraverso le modalita di esecuzione del contratto di conto corrente e la ultra attivita della cessione rispetto alla revoca o sospensione del finanziamento sono elementi idonei a far venir meno la esclusivita richiesta dalla legge (art 4 lett C della tariffa all a della legge organica di registro nel testo modificato dall'art 1 della l 4 aprile 1953 n 261) della correlazione tra finanziamento e cessione, rendendo possibile l'estensione degli effetti dalla cessione quando questa ha ad oggetto un credito di ammontare notevolmente superiore all'importo del finanziamento - ad operazioni diverse da quella inizialmente stipulata. Peraltro tale idoneita deve ritenersi esclusa allorquando l'atto contenga espresse Disposizioni che limitino inequivocabilmente la indeterminatezza di effetti che e propria della cessione dei crediti, ossia quando dall'atto risulti oggettivamente esclusa la possibilita per la banca finanziatrice di destinare i crediti ceduti a scopo diverso da quello che solo giustifica il beneficio fiscale, (l'Estinzione del finanziamento). (nella specie i giudici di merito avevano ravvisato una congrua disposizione limitativa nella clausola del contratto con cui le parti avevano espressamente pattuito che la cessione garantiva unicamente i crediti dipendenti dal finanziamento, con esclusione di qualsiasi altro credito estraneo al finanziamento stesso. La Cassazione ha ritenuto incensurabile il relativo apprezzamento, attinente alla interpretazione del contratto ed in armonia con i criteri interpretativi di cui al principio di diritto enunciato). (V 2866-68, massima n 335565 2752-68, massima n 335360 271-68, massima n 331183 451-67, massima n 326391).*

Riferimenti normativi: Legge 04/04/1953 num. 261 art. 1, Legge 04/04/1953 num. 261 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)