Sez. 3, Sentenza n. 3261 del 19/03/1993 (Rv. 481473 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta | Consegna del piego raccomandato a mani di un familiare convivente con il destinatario - Conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo - Prescrizione - Riconducibilità del luogo della consegna fra quelli ex art. 139 cod. proc. civ. - Irrilevanza - Prova della non convivenza - Onere del destinatario.
Procedimento civile - Notificazione - A mezzo posta
In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 cod. proc. civ., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 legge 20 novembre 1982 n. 890 (che riproduce, con qualche modifica, il testo del precedente art. 7 del R.D.L. 21 ottobre 1923 n. 2393), deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)