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Sez. 3, Sentenza n. 22607 del 26/10/2009 (Rv. 610667 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | Notificazione a mezzo posta - Consegna del piego raccomandato a mani di familiare convivente con il destinatario - Conoscenza dell'atto da parte di quest'ultimo - Presunzione - Sussistenza - Prova della non convivenza - Onere a carico del destinatario - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610667-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

In tema di notificazione per mezzo del servizio postale, secondo la previsione dell'art. 149 cod. proc. civ., qualora la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 cod. proc. civ., in quanto il problema dell'identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, con cui si era ritenuta superata la presunzione di conoscenza della notificazione da parte del destinatario, siccome ricevuta dalla suocera dichiaratasi convivente, poiché dal certificato storico anagrafico risultava che il destinatario non risiedeva più da quattro anni all'indirizzo presso cui era stata eseguita la notifica a mezzo posta).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)