Sez. 1, Sentenza n. 639 del 22/03/1967 (Rv. 326637 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - FORME CONVENZIONALI - LORO RILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITA DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE - CONTRARIO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*
CONTRATTI IN GENERE - ELEMENTI DEL CONTRATTO - FORMA - FORME CONVENZIONALI - LORO RILEVANZA AI FINI DELLA VALIDITA DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE - CONTRARIO CONVINCIMENTO DEL GIUDICE - LEGITTIMITA.*
L'art. 1352 cod.civ., contiene una norma di carattere interpretativo, nel senso che, ove sia dubbia la volonta delle parti circa la funzione probatoria o costitutiva della Forma prescelta, deve presumersi che questa sia stata voluta per la validita del contratto. Nulla vieta percio che il giudice, diversamente interpretando la volonta delle parti, ritenga, invece, che queste non abbiano attribuito detta funzione alla Forma concordata, perche, dia congrua ragione del proprio convincimento. (Cfr. 1241-59).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)