Sez. L, Sentenza n. 10121 del 28/11/1994 (Rv. 488859 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE | Presunzione della previsione della forma per la validità del contratto - Superamento - Estremi.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE
La presunzione prevista dall'art. 1352 cod. civ. - a norma del quale se le parti hanno convenuto di adottare una determinata forma per la futura conclusione di un contratto, si presume che essa sia stata voluta per la validità del contratto stesso - può essere superata soltanto nel caso in cui si pervenga, sulla base dei criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ., ed in particolare a seguito di una corretta e motivata ricostruzione della volontà delle parti, ad una interpretazione certa di segno contrario rispetto alla previsione normativa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)