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Sez. 2, Sentenza n. 1122 del 23/05/1967 (Rv. 327530 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1967-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327530-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - ACQUIESCENZA - PARZIALE - PRESUPPOSTI.*

Nel caso di impugnazione parziale, l'acquiescenza alla parte non impugnata della sentenza si verifica solo quando le diverse parti di questa siano tra loro indipendenti, per modo che l'una possa sussistere venendo meno l'altra, e non anche quando una parte costituisca esclusivamente una conseguenza della precedente, ossia una situazione che abbia per necessario presupposto l'altra statuizione. (nella specie, rilevato che l'ufficio, nell'atto di impugnazione alla commissione provinciale, aveva mosso esplicitamente doglianza in ordine alla mancata indicazione dell'iter logico e giuridico seguito per giungere alla decisione e, quindi, sostanzialmente, in ordine al mancato esame dei dati ed elementi raccolti, si e escluso che si intendesse limitare la censura alla misura dell'imponibile e che fosse preclusa per acquiescenza, davanti alla commissione centrale, l'argomento relativo al procedimento adottato dalla commissione distrettuale). (Conf. 1845-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)