Sez. L, Sentenza n. 9996 del 29/04/2009 (Rv. 608072 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Animatori turistici - Lavoratori dello spettacolo - Configurabilità - Obbligo di iscrizione all'ENPALS - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
Rientrano nel novero dei lavoratori dello spettacolo gli animatori che, presso le strutture turistiche, svolgono una molteplice serie di attività (canore, musicali, coreutiche, cabarettistiche, sportive, etc.), non necessariamente di carattere propriamente artistico, ma accomunate dalla finalità di garantire agli ospiti della struttura momenti di intrattenimento e di svago volti a rendere più gratificante il soggiorno turistico, non potendo dubitarsi che tale complesso di attività costituisca, nel suo poliedrico realizzarsi, uno spettacolo destinato ad un pubblico che, ancorché se non esclusivamente a tal fine, decide di spendere le proprie vacanze in complessi ricettivi che tale forma di intrattenimento organizzano e producono. Ne consegue la piena legittimità della decretazione delegata (d.P.R. 14 aprile 1993, n. 203), che ne ha previsto l'obbligo di iscrizione all'ENPALS, nonchè l'esclusione di radicali innovazioni, sul punto, da parte della normativa successivamente intervenuta in materia (segnatamente, da parte dell'art. 1, comma 205, della legge 23 dicembre 1996, n. 662), che ha, piuttosto, formalmente esplicitato un significato di lavoratore dello spettacolo già sostanzialmente presente nella legislazione precedente.
Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., DPR 14/04/1993 num. 203, Legge 23/12/1996 num. 1 art. 205
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)