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Sez. L, Sentenza n. 12691 del 29/08/2002 (Rv. 557197 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Lavoratori dello spettacolo - Individuazione - Criteri - Dipendenti di Imprese di produzione di supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative e commerciali - Obbligo di contribuzione ENPALS - Sussistenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557197-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE

Ai sensi del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, l'obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo va riferito a coloro che stabilmente, professionalmente, ancorché in compiti ausiliari, sono impiegati nello svolgimento di attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacoli, intendendosi per spettacolo non qualsiasi manifestazione con il concorso del pubblico, ma esclusivamente quelle che hanno il fine di rappresentare un testo letterario o musicale. Pertanto, non sono assoggettati alla contribuzione ENPALS i dipendenti di impresa di produzione di supporti audiovisivi utilizzati per finalità informative e commerciali.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)