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Sez. 3, Sentenza n. 2551 del 22/05/1978 (Rv. 391895 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA DEL GIUDICE CIVILE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTO DICHIARATO IN SENTENZA PERSEGUIBILE A QUERELA DELL'OFFESO IN CONTRASTO CON LA QUALIFICAZIONE CONTENUTA NEL CAPO DI IMPUTAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391895-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - DECLARATORIA DEL GIUDICE CIVILE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - FATTO DICHIARATO IN SENTENZA PERSEGUIBILE A QUERELA DELL'OFFESO IN CONTRASTO CON LA QUALIFICAZIONE CONTENUTA NEL CAPO DI IMPUTAZIONE.*

Il giudice civile non puo dichiarare estinto il processo a seguito del trasferimento dell'Azione civile nel procedimento penale quando, in contrasto con la qualificazione del fatto contenuta nel capo di imputazione, con la sentenza penale risulti definitivamente stabilito che il fatto stesso integrava gli estremi di un reato perseguibile a querela dell'offeso e, quindi, che il trasferimento dell'Azione civile nel processo penale non era consentito a norma dell'art 24 cod proc pen, in quanto la qualificazione del fatto desunta dal capo d'imputazione e irrilevante di fronte alla diversa qualificazione risultante dalla sentenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)