Sez. 3, Sentenza n. 3439 del 25/05/1981 (Rv. 414036 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - EFFETTI - ESTINZIONE ANCHE D'UFFICIO DEL GIUDIZIO CIVILE - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE - GIUDIZIO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL SOLO DANNEGGIATO - ESTRANEITA A TALE GIUDIZIO DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI COINVOLTI NELL'INCIDENTE - DISCIPLINA EX ART 24 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - TRASFERIMENTO IN SEDE PENALE - EFFETTI - ESTINZIONE ANCHE D'UFFICIO DEL GIUDIZIO CIVILE - PRESUPPOSTI - GIUDIZIO CIVILE PER RISARCIMENTO DANNI DA INCIDENTE STRADALE - GIUDIZIO PENALE - COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL SOLO DANNEGGIATO - ESTRANEITA A TALE GIUDIZIO DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI COINVOLTI NELL'INCIDENTE - DISCIPLINA EX ART 24 COD PROC PEN - INAPPLICABILITA.*
La regola posta dall'art 24 cod proc pen secondo cui il trasferimento dell'Azione civile in Sede penale comporta di diritto la rinunzia dell'attore al giudizio civile che, di conseguenza, va dichiarato estinto anche d'ufficio, postula che tra le due azioni vi sia identita di oggetto eadem res e di soggetti. Sicche, in tema di giudizio di risarcimento del danno derivante da eventi collegati alla circolazione stradale, qualora a seguito di promovimento della Azione penale nei confronti di uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nell'accadimento, nel giudizio penale si costituisce parte civile soltanto il danneggiato, restandone estranei i proprietari dei due veicoli e senza che l'imputato faccia valere la propria pretesa risarcitoria - avanzata in Sede civile in via riconvenzionale - si e al di fuori della situazione disciplinata dal richiamato art 24, difettando i presupposti dell'eadem res e dell'identita dei soggetti. (V 2551/78, mass n 391895).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)