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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 685 del 13/01/2011 (Rv. 616243 - 01)

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO | Proprietà comune - Azione di rivendica - Litisconsorzio necessario - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616243-01

PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - RIVENDICAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

L'azione di rivendicazione, non inerendo ad un rapporto giuridico plurisoggettivo unico ed inscindibile e non tendendo ad una pronuncia con effetti costitutivi, non introduce un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che essa può essere esercitata anche da uno solo o da taluni dei proprietari

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)