Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 13/02/2006 (Rv. 587117 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI) | Appartenenza a più proprietari dei fondi "delimitandi" - Beni in comunione tra coniugi - Litisconsorzio necessario di tutti i comproprietari - Esclusione - Limiti.
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - REGOLAMENTO DI CONFINI - IN GENERE (NOZIONI, DISTINZIONI)
Nell'azione di regolamento di confini, diretta ad ottenere una sentenza meramente dichiarativa, se i fondi confinanti appartengono a più proprietari non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario e ciascuno dei comproprietari è legittimato ad agire o resistere senza l'intervento degli altri, a meno che, alla domanda di regolamento, si accompagni la richiesta di rilascio o di riduzione in pristino della parte di fondo che si ritiene usurpata in conseguenza dell'incertezza oggettiva o soggettiva dei confini. Detto principio non trova deroga nel caso di appartenenza dei fondi di cui sia incerto il confine a coniugi in regime di comunione legale, posto che l'azione diretta al suo regolamento, non implicando la soluzione di un conflitto tra titoli di proprietà, non comporta alcun apprezzamento sull'esistenza dell'unico ed inscindibile rapporto giuridico di cui i coniugi sono titolari in relazione al loro fondo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 179, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 949, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)