Sez. L, Sentenza n. 3552 del 21/03/1992 (Rv. 476395 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente | Immodificabilità del collegio - Limiti.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Giudice competente
Anche nel rito del lavoro il principio dell'immodificabilità del collegio trova attuazione soltanto dal momento in cui ha inizio la discussione, in senso stretto, della causa, nozione dalla quale esula la fase anteriore, diretta ad adempimenti istruttori o - ed a maggior ragione - alla decisione di istanze relative alla concessione, revoca o sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado, le quali mettono capo ad un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello di decisione nel merito del gravame, con la conseguenza che la diversa composizione del collegio davanti al quale essi si sono rispettivamente svolti non impinge sul principio suddetto, la cui osservanza va verificata all'interno di ciascuna delle fasi nelle quali l'attività decisoria siasi eventualmente scissa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)