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Sez. 3, Sentenza n. 9373 del 06/09/1995 (Rv. 493919 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE | Nuovo rito del lavoro - Grado di appello - Sostituzione del giudice relatore ex art. 174 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493919-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - SOSTITUZIONE

Anche nel nuovo rito del lavoro è consentita in grado d'appello la sostituzione del giudice relatore nei casi previsti dall'art. 174 cod. proc. civ., sicché la modifica dell'originaria composizione dell'organo giudicante non comporta alcuna nullità ove il procedimento si svolga compiutamente con riferimento alla discussione ed alla decisione della causa avanti allo stesso collegio, ancorché non identico a quello di precedenti udienze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 174, Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 79, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 79

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)