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Sez. 1, Sentenza n. 1143 del 25/05/1983 Cc. (dep. 06/07/1983) Rv. 159764 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1983-05-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/159764-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE.*

Il significato dell'espressione "avvocato che ha assistito l'imputato nel procedimento", di cui all'art. 192 U.C. cod. proc. pen., non va intesa in senso lato e riferita all'avvocato che ha assistito l'imputato anche nelle fasi precedenti, sia perché il diritto di difesa può essere garantito ed assicurato solo con la conoscenza effettiva che il difensore abbia della situazione dello imputato, quale risulta dal dibattimento, sia perché si tende ad evitare, nella legge, il moltiplicarsi di sostituti processuali. Ne consegue che è legittimato a proporre impugnazione solo il difensore che abbia la piena cognizione della causa, con l'esclusione dell'avvocato che, nominato difensore di ufficio nel decreto di citazione e poi di fiducia, non sia stato presente al dibattimento. (V mass n 089817; (V mass n 154294; (V mass n 141371; (V mass n 137429; (contra mass n 153063).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)