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Sez. 4, Sentenza n. 6032 del 07/04/1982 Ud. (dep. 22/06/1982) Rv. 154294 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154294-01

IMPUGNAZIONI PENALI - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - DIFENSORE DELL'IMPUTATO - FACOLTÀ DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONE - FATTISPECIE.*

La facoltà di impugnazione, attribuita dal terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. al difensore dell'imputato, presuppone che costui abbia prestato la sua opera nella fase del procedimento definito con la sentenza gravata. Ne consegue che l'impugnazione proposta dal difensore di fiducia che, a causa della sua mancata comparizione, sia stato sostituito nel dibattimento da difensore di ufficio, deve essere dichiarato inammissibile. (Conf mass n 137429; (Conf mass n 137778; (Conf mass n 138643; (Conf mass n 141771; (Conf mass n 142724; (Conf mass n 149766; (Conf mass n 150111).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)