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Sez. 5, Sentenza n. 7746 del 10/05/1988 Ud. (dep. 04/07/1988) Rv. 178790 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE - BENI DETENUTI IN BASE A LOCAZIONE FINANZIARIA - SOTTRAZIONE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1988-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178790-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - DISTRAZIONE - BENI DETENUTI IN BASE A LOCAZIONE FINANZIARIA - SOTTRAZIONE DA PARTE DELL'UTILIZZATORE PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Il contratto di locazione finanziaria (leasing) attribuisce allo utilizzatore la facoltà di scegliere, alla scadenza del rapporto, fra la restituzione del bene ricevuto o il conseguimento della proprietà di esso alle condizioni stabilite. Pertanto, qualunque illecita manomissione posta in essere dal medesimo prima della dichiarazione di fallimento e che ne abbia impedito l'acquisizione alla massa, costituisce fatto di distrazione punibile a titolo di bancarotta fraudolenta. (V mass n 160107; (V mass n 161497).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)