Sez. 5, Sentenza n. 7178 del 10/05/1983 Ud. (dep. 02/08/1983) Rv. 160107 - 01
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE.*
REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - PER DISTRAZIONE - NOZIONE.*
Sussiste il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione ogni qual volta l'imprenditore, con la consapevolezza di aggravare il proprio stato di dissesto, distacchi un bene dal suo patrimonio, sottraendolo alla garanzia dei creditori. La facoltà dell'imprenditore di disporre dei suoi beni prima della dichiarazione di fallimento trova infatti un limite nella destinazione del patrimonio medesimo alla funzionalità dell'impresa ed allo adempimento delle obbligazioni contratte. (Conf mass n 144467; (Conf mass n 140253; (Conf mass n 145258).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)