diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3590 del 15/06/1995 Cc. (dep. 08/08/1995) Rv. 202346 - 01

Impugnazioni - Cassazione - In genere | Ricorso avverso il provvedimento di unificazione delle pene emesso dal pubblico ministero - Inammissibilità - Conversione del ricorso in incidente di esecuzione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202346-01

Impugnazioni - Cassazione - In genere

Poiché l'incidente di esecuzione non è un mezzo di impugnazione, non è applicabile l'art. 568, comma quinto, cod. proc. pen. - secondo il quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa data dalla parte che l'ha proposta - al ricorso per cassazione avverso il decreto del Pubblico Ministero di unificazione delle pene; pertanto, non essendo previsto per tale provvedimento alcun mezzo di impugnazione, il ricorso medesimo deve essere dichiarato inammissibile. (Contra sez I, CC. 24 maggio 1995, Bagedda).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 656 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 657 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 657 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)