Sez. 5, Ordinanza n. 2350 del 14/04/2000 Cc. (dep. 12/06/2000) Rv. 216369 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Cose in sequestro - Provvedimento del giudice che decide sulla liquidazione del compenso al custode - Ricorso per cassazione - Esclusione - Conversione del ricorso in incidente di esecuzione - Sussistenza.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di sequestro, la impugnazione da parte del custode del provvedimento del giudice, richiesto della liquidazione del relativo compenso, deve essere proposta con le modalità di cui all'art 666 cod.proc.pen.. A tanto consegue che detto provvedimento non è ricorribile per Cassazione, ma opponibile innanzi al giudice dell'esecuzione, ma che, non di meno, l'erronea proposizione di un mezzo di impugnazione diverso dal gravame consentito non esclude -in applicazione analogica del principio della conversione dei mezzi di impugnazione- che possa conferirsi allo stesso la più appropriata qualificazione, data la inequivoca volontà espressa dal ricorrente di sottoporre a sindacato la decisione impugnata. (Fattispecie nella quale la Corte, qualificato il ricorso come incidente di esecuzione, ha disposto la trasmissione degli atti alla competente Corte di appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)