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Sez. 1, Sentenza n. 23373 del 29/05/2025 Cc. (dep. 23/06/2025) Rv. 288149-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 - Scambio di generi alimentari di modico valore tra i detenuti - Regolamentazione da parte dell’amministrazione penitenziaria - Possibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2025-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288149-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria regolamenti, per ragioni di sicurezza, l'esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere detto esercizio particolarmente gravoso, determinandone, di fatto, la soppressione.

Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis com. 2 lett. F CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 15 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)