Sez. 7, Ordinanza n. 30235 del 25/06/2026 Cc. (dep. 07/08/2026) Rv. 290548-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Regime detentivo differenziato ex art. 41-bis ord. pen. - Scambio di generi alimentari tra i detenuti - Regolamentazione da parte dell'amministrazione penitenziaria - Onere di presentare domanda con un giorno di anticipo salvo richieste eccezionali – Legittimità - Ragioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria stabilisce l'obbligo di presentare, con un giorno di anticipo, la domanda di scambio di generi alimentari tra detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità e subordina l'autorizzazione immediata allo scambio alla ricorrenza del requisito dell'eccezionalità, poiché tali prescrizioni non negano il diritto, che viene comunque assicurato, ma costituiscono una mera regolamentazione delle sue modalità di esercizio, consentendo al contempo all'amministrazione di esercitare il necessario controllo sugli scambi.
Legge 23/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 23/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 15 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)