Sez. L, Sentenza n. 3592 del 24/05/1988 (Rv. 458893 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - CONFERIMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI SPECIALI POTERI DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE O PROMOZIONE DI CONTRATTAZIONI ANCHE A CARATTERE TRANSATTIVO A TITOLO DI UTILE GESTIONE DEGLI INTERESSI DEL LAVORATORE MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI SUCCESSIVA RATIFICA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE, DESTINATARIO DI UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO, RATIFICANTE UN ACCORDO TRANSATTIVO CON LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO MA NON ANCHE AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUCCESSIVAMENTE RICHIESTO DAL LAVORATORE MEDESIMO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - RAPPRESENTANZA - IN GENERE - CONFERIMENTO ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI SPECIALI POTERI DI RAPPRESENTANZA DA PARTE DEL SINGOLO LAVORATORE O PROMOZIONE DI CONTRATTAZIONI ANCHE A CARATTERE TRANSATTIVO A TITOLO DI UTILE GESTIONE DEGLI INTERESSI DEL LAVORATORE MEDESIMO - AMMISSIBILITÀ - FACOLTÀ DI SUCCESSIVA RATIFICA - SUSSISTENZA - FATTISPECIE RELATIVA A LAVORATORE, DESTINATARIO DI UN LICENZIAMENTO COLLETTIVO, RATIFICANTE UN ACCORDO TRANSATTIVO CON LA REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO MA NON ANCHE AL RISARCIMENTO DEL DANNO SUCCESSIVAMENTE RICHIESTO DAL LAVORATORE MEDESIMO.*
Benché le organizzazioni sindacali non abbiano di norma poteri di rappresentanza legale degli iscritti, né alcuna possibilità di disporre dei diritti da questi acquisiti, è possibile però sia che il singolo lavoratore conferisca loro speciali poteri di rappresentanza in ordine a diritti disponibili nascenti dal rapporto di lavoro, sia che le stesse organizzazioni, nell'ambito dei compiti collaterali e complementari alla conclusione dei contratti collettivi di lavoro, si rendano promotrici di contrattazioni, anche a carattere transattivo, le quali non rientrino nei poteri ad esse derivanti dall'iscrizione dei lavoratori, ma si risolvano in un'utile gestione degli interessi di questi ultimi, i quali hanno facoltà di ratificare successivamente tali pattuizioni determinando retroattivamente l'imputazione a loro stessi degli effetti dell'accordo concluso in carenza di potere rappresentativo. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva escluso che un lavoratore destinatario di un provvedimento di licenziamento collettivo il quale aveva ratificato un accordo transattivo stipulato dal Sindacato comportante la reintegrazione nel posto di lavoro, ma non anche l'integrale risarcimento del danno subito - potesse successivamente rivendicare in giudizio il risarcimento del danno nella misura pari a cinque mensilità di retribuzione secondo il disposto dell'art. 18 stat. Lavoratori). (V 537/87, mass n 450262; (V 612/87, mass n 450336).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 39, Cod. Civ. art. 1399, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)