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Sez. L, Sentenza n. 612 del 22/01/1987 (Rv. 450336 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - LIBERTÀ SINDACALI - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI DI UN'ORGANIZZAZIONE MUNITA DEL REQUISITO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI INTERNI - PREGIUDIZIO CONSEGUENTE DEL PRESTIGIO RISPETTO AGLI ALTRI RAPPRESENTANTI - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA PRESENZA NELLE COMMISSIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI FIRMATARI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450336-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - ATTIVITÀ SINDACALE - FUNZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI - LIBERTÀ SINDACALI - REPRESSIONE DELLA CONDOTTA ANTISINDACALE - ESCLUSIONE DI RAPPRESENTANTI SINDACALI DI UN'ORGANIZZAZIONE MUNITA DEL REQUISITO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DALLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSI INTERNI - PREGIUDIZIO CONSEGUENTE DEL PRESTIGIO RISPETTO AGLI ALTRI RAPPRESENTANTI - COMPORTAMENTO ANTISINDACALE - CONFIGURABILITÀ - PREVISIONE CONTRATTUALE DELLA PRESENZA NELLE COMMISSIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI SINDACATI FIRMATARI DEL CONTRATTO COLLETTIVO - RILEVANZE - LIMITI.*

Ai fini della tutela rappresentata dall'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300, è da considerare antisindacale ogni comportamento del datore di lavoro che, pur non rientrando fra le ipotesi di "antisindacabilità oggettiva" di cui ai titoli secondo e terzo della legge, sia diretto ad impedire o limitare l'Esercizio della libertà e dell'attività sindacale e, pertanto, anche la esclusione di rappresentanti di una determinata organizzazione sindacale, munita del requisito della rappresentatività posto dall'art. 19 della legge suddetta, dalle commissioni giudicatrici di concorsi in seno ad una azienda municipalizzata, delle quali siano invece chiamati a far parte rappresentanti di altri Sindacati, posti, così, in una posizione privilegiata, tale da pregiudicare in misura notevole l'Azione ed il prestigio dei Sindacati esclusi. Nè detta esclusione è giustificata per il fatto che il contratto collettivo nazionale prevede la partecipazione alle commissioni anzidette dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso e che fra queste non rientri il Sindacato escluso ove questo sia presente nell'azienda ed abbia il previsto requisito di rappresentatività nazionale. (Conf 4850/83, mass n 429742).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)