Sez. 3, Sentenza n. 3106 del 22/06/1978 (Rv. 392560 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - NULLITA INSANABILE O MANCANZA DELLA CITAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - NULLITA INSANABILE O MANCANZA DELLA CITAZIONE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - ESCLUSIONE.*
La rimessione della causa al giudice di primo grado per motivi inerenti all'irregolarita della vocatio in ius e prevista dall'art 354 cod proc civ solo nel caso in cui la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio sia nulla, e cio in armonia con le norme che consentono al giudice di disporne la rinnovazione: la rimessione non puo, invece, ritenersi ammissibile quando sussiste la nullita sostanziale e insanabile della citazione e, ancor meno, quando manchi qualsiasi atto introduttivo della lite. (V 4316/76, mass n 383023).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)