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Sez. 3, Sentenza n. 4316 del 18/11/1976 (Rv. 383023 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA INSANABILE DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLO INTERO GIUDIZIO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Stato
decisa il 1976-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383023-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA INSANABILE DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLO INTERO GIUDIZIO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*

Quando sussiste la nullita sostanziale e insanabile della citazione e, conseguentemente, l'inesistenza di un valido contraddittorio e la nullita assoluta della sentenza, il giudice di secondo grado deve limitarsi a dichiarare la nullita dell'intero giudizio, senza rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art 354 cod proc civ. (Conf 3232/73, mass n 367064).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)