Sez. 3, Sentenza n. 4316 del 18/11/1976 (Rv. 383023 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA INSANABILE DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLO INTERO GIUDIZIO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - IN GENERE - NULLITA INSANABILE DELLA CITAZIONE - CONSEGUENZE - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE - ESCLUSIONE - NULLITA DELLO INTERO GIUDIZIO - DECLARATORIA DEL GIUDICE DI SECONDO GRADO.*
Quando sussiste la nullita sostanziale e insanabile della citazione e, conseguentemente, l'inesistenza di un valido contraddittorio e la nullita assoluta della sentenza, il giudice di secondo grado deve limitarsi a dichiarare la nullita dell'intero giudizio, senza rimettere la causa al primo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi tassativamente previste dall'art 354 cod proc civ. (Conf 3232/73, mass n 367064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)