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Sez. 2, Sentenza n. 2400 del 27/03/1997 Cc. (dep. 17/09/1997) Rv. 208753 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Allegazione degli atti costituenti il presupposto di legittimità dell'attività di indagine - Necessità - Trasmissione al g.i.p. della documentazione relativa alla data di iscrizione della notizia di reato - Necessità.
Stato
decisa il 1997-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208753-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In sede di richiesta di applicazione di una misura cautelare il pubblico ministero ha l'onere di allegare tutti gli atti che costituiscono il presupposto della legittimità dell'attività di indagine sui cui esiti si fonda l'istanza di coercizione; tra tali atti rientrano i decreti autorizzativi e quelli di proroga delle intercettazioni telefoniche nonché la documentazione relativa alla data di iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen. ovvero alla proroga delle indagini, in quanto necessaria a stabilire se le investigazioni, i cui risultati sono posti a fondamento della richiesta, siano state espletate nei termini di legge, e ciò sempre che vi siano elementi che possano far sorgere il dubbio della loro inutilizzabilità ai sensi dell'art. 407, ultimo comma, cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)