Sez. 1, Sentenza n. 5548 del 11/11/1998 Cc. (dep. 23/12/1998) Rv. 212028 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Elementi che il P.M. deve trasmettere a sostegno della richiesta di misura coercitiva - Atto attestante la data di iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato - Necessità - Sussistenza - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO
A differenza del decreto autorizzativo delle intercettazioni, il registro delle notizie di reato previsto dall'art. 335 cod. proc. pen. non è collegato a un particolare atto di indagine come specifico presupposto di legalità dello stesso e non si può, quindi, in alcun modo far rientrare tra gli elementi che il P.M. deve presentare a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare a norma dell'art. 291, comma primo, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a istanza di riesame di ordinanza dispositiva della custodia cautelare in carcere, con cui l'indagato aveva lamentato la mancata trasmissione, da parte del P.M., di documentazione attestante la data di iscrizione del suo nome nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen.; la S.C. ha ritenuto infondata la sua doglianza, sul rilievo che il diritto di difesa, al fine della verifica del rispetto dei termini di durata massima delle indagini preliminari, ben si sarebbe potuto esercitare mediante la richiesta di un'attestazione della data della predetta iscrizione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 335 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 406 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 406 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 407 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)