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Sez. 5, Sentenza n. 6533 del 18/03/2009 (Rv. 607485 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Annullamento giudiziale di avviso di rettifica IVA - Impugnazione dell'Amministrazione Finanziaria - Società In concordato preventivo con cessione dei beni - Legittimazione passiva del liquidatore giudiziale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607485-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'impugnazione proposta dall'Amministrazione finanziaria avverso la sentenza di annullamento dell'avviso di rettifica IVA riguardante una società commerciale in concordato preventivo con cessione dei beni, deve essere notificata all'imprenditore e non al commissario liquidatore, in quanto tale organo subentra esclusivamente nella gestione dei beni ceduti e, più in generale, nelle questioni attinenti alla liquidazione ed al carattere concorsuale del credito, mentre rimangono in capo al debitore la proprietà dei beni ed il diritto di esercitare e di resistere alle azioni per la tutela del patrimonio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 167, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)