Sez. L, Sentenza n. 14472 del 19/11/2001 (Rv. 550347 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Legittimazione del debitore - Legittimazione del liquidatore giudiziale - Limiti - Azioni aventi ad oggetto diritti dei lavoratori - Legittimazione passiva del liquidatore - Esclusione - Fattispecie.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE
Ove il debitore sia ammesso al concordato preventivo con cessione dei beni, mentre permane la legittimazione dell'imprenditore nelle azioni indicate nell'art. 167, comma primo, legge fall., ad essa si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario, nelle domande di condanna o comunque idonee ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato; il liquidatore non è legittimato a resistere alle domande aventi ad oggetto diritti dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro (nella specie, la S.C. ha affermato la carenza di legittimazione del liquidatore ad appellare la sentenza resa su una domanda di accertamento della violazione di un accordo sindacale e dell'illegittimità della conseguente sospensione del rapporto di lavoro)
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)