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Sez. L - , Sentenza n. 6159 del 14/03/2018 (Rv. 647533 - 02)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Principio del c.d. "prospective overruling" - Applicabilità - Esclusione - Ragioni - Risalenza del mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647533-02

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Il cd. "prospective overruling" su una regola del processo presuppone un mutamento di indirizzo giurisprudenziale successivo al compimento (o all'omissione) di un atto che esponga la parte a preclusione o decadenza e non può pertanto operare quando, tra la data del mutamento e quella di maturazione della decadenza, sia trascorso un lasso temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e a prevenire il verificarsi della decadenza, anche in considerazione della rilevanza e diffusione del principio affermato con l'"overruling". (Nella specie, la S.C. ha escluso che, trascorsi circa sette anni, tra la pronuncia che ha segnato il mutamento giurisprudenziale in tema di conseguenze della omessa notifica del ricorso in appello nelle controversie di lavoro e la data di discussione davanti al giudice d'appello, l'appellante potesse essere rimesso in termini ai fini della notifica).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)