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Sez. L, Sentenza n. 3042 del 28/02/2012 (Rv. 621199 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE | "Overrulling" - Applicabilità della precedente giurisprudenza consolidata (c.d. "prospective overruling") - Esclusione - Ragioni - Risalenza del mutamento di giurisprudenza - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621199-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE

In tema di "overrulling" non ricorrono i presupposti per escludere l'applicazione di una decadenza processuale ove dal deposito della pronuncia che ha mutato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità siano trascorsi sei mesi, poiché, pur tenendo conto dei normali tempi tecnici di memorizzazione di tale precedente nella banca dati della Suprema Corte di cassazione consultabile in rete, deve ritenersi che la parte abbia avuto a sua disposizione un arco temporale sufficiente a tener conto della nuova giurisprudenza e, conseguentemente, a prevenire il verificarsi della menzionata decadenza. (Nella specie, la parte aveva invocato in suo favore la giurisprudenza di legittimità che, prima del luglio del 2008, affermava l'applicabilità, nel rito del lavoro, del disposto di cui all'art. 291, cod. proc. civ., all'ipotesi di omessa notifica del ricorso e conseguente decreto di fissazione dell'udienza, mentre l'omessa notifica era intervenuta successivamente).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)