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Sez. 3 - , Sentenza n. 5429 del 27/02/2020 (Rv. 657136 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Principio di non contestazione - Giudizi antecedenti alla legge n. 69 del 2009 - Applicabilità - Effetti.
Stato
decisa il 2020-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657136-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI

Il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell'art. 115 c.p.c. introdotta dalla l. n. 69 del 2009, è applicabile anche ai giudizi antecedenti alla novella, avendo questa recepito il previgente principio giurisprudenziale in forza del quale la non contestazione determina effetti vincolanti per il giudice, che deve ritenere sussistenti i fatti non contestati, astenendosi da qualsivoglia controllo probatorio in merito agli stessi.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)