Sez. 2 - , Ordinanza n. 10864 del 07/05/2018 (Rv. 648031 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI | Nozione - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI
I fatti addotti da una parte possono considerarsi pacifici, rimanendo così essa esonerata dalla relativa prova, soltanto quando siano stati esplicitamente ammessi dall'altra parte, ovvero questa, pur senza contestarli, abbia impostato la propria difesa su elementi e argomenti incompatibili con il loro disconoscimento. (Nella specie, la S.C., in controversia regolata dall'art. 115 c.p.c. nella formulazione antecedente alla novella di cui alla l. n. 69 del 2009, ha ritenuto idonea e sufficiente la contestazione del credito operata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 18/06/2009 num. 69 art. 45 com. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)