Sez. 1, Sentenza n. 5025 del 07/05/1991 (Rv. 472029 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere | Fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo - Proposizione delle azioni revocatorie fallimentari - Termine - Decorrenza.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Effetti - Sugli atti pregiudizievoli ai creditori - Azione revocatoria fallimentare - In genere
Nell'ipotesi di fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo, i termini per la proposizione delle azioni revocatorie fallimentari, previste dall'art. 67 legge fall., decorrono dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato (non da quella di presentazione della domanda di concordato, né di quella di dichiarazione del fallimento).
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)