Sez. 1, Sentenza n. 11216 del 27/10/1995 (Rv. 494427 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Fallimento dichiarato nel corso della procedura di concordato preventivo - Proposizione delle azioni revocatorie fallimentari - Termini - Decorrenza - Condizioni.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Qualora la dichiarazione di fallimento venga pronunziata nel corso della procedura di concordato preventivo, i termini per la proposizione dell'azione revocatoria fallimentare decorrono dal momento dell'ammissione alla procedura di concordato, senza che la votazione della proposta concordataria da parte dei creditori sia preclusiva del diritto del successivo fallimento di agire in revocatoria per gli atti realizzati nell'anno anteriore all'ammissione al concordato medesimo, in quanto proprio la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dimostra che l'indicata proposta non è stata attuata e si è rivelata non attuabile, e che è venuto, così, a mancare il presupposto essenziale dell'esecuzione o dell'eseguibilità del concordato.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 169 CORTE COST., Legge Falliment. art. 188, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 188, Legge Falliment. art. 192, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 192
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)