diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 5465 del 24/08/1983 (Rv. 430398 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESTENSIONE AI RAPPORTI DI LAVORO SORTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533/1973.*
Stato
decisa il 1983-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430398-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI DI LAVORO - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - ESTENSIONE AI RAPPORTI DI LAVORO SORTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 533/1973.*

La norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., che ha introdotto la disciplina della rivalutazione dei crediti di lavoro, è immediatamente applicabile, nei giudizi in corso, anche ai rapporti di lavoro sorti prima dell'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n. 533, per cui il giudice - quando pronuncia sentenze di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro - deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per effetto della svalutazione monetaria dalla data di maturazione dei singoli crediti, ancorché questi siano scaduti anteriormente alla detta legge. (Conf 5112/81, mass n 415901; (Conf 2031/81, mass n 412751; (Conf 1320/81, mass n 411918).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)