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Sez. L, Sentenza n. 5112 del 15/09/1981 (Rv. 415901 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Stato
decisa il 1981-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415901-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - EFFICACIA RETROATTIVA.*

Il terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., il quale prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno suindicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge citata. (Conf. 4306/80, mass. N. 408177; (Conf. 2790/79, mass. N. 399108; (Conf. 4273/78, mass. N. 393924).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 11, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)