Sez. L, Sentenza n. 4064 del 08/07/1982 (Rv. 422030 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A SCRITTURE DI UN REGISTA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - RAPPORTO DELL'ARTISTA - CONTRATTO DI SCRITTURA ARTISTICA - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A SCRITTURE DI UN REGISTA.*
Il contratto di scrittura artistica ben può costituire un rapporto di lavoro subordinato allorché l'imprenditore organizzi a suo rischio lo spettacolo o la registrazione di questo, utilizzando i necessari mezzi tecnici ed il prestatore d'opera si limiti, dietro retribuzione, a fornire le proprie energie lavorative per la realizzazione delle finalità dell'impresa, restando soggetto alle direttive dell'imprenditore sul piano organizzativo e disciplinare. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano ritenuto la prestazione di lavoro subordinato da parte di un regista che, sebbene reiteratamente richiesto della sua opera con contratti a tempo determinato, era stato di fatto stabilmente inserito nella organizzazione dell'azienda che gli affidava la regia di spettacoli più disparati, riservandosi di individuarli unilateralmente e di utilizzare detta opera nel modo ritenuto più opportuno). (V 1997/82, mass n 419837; (V 5922/81, mass n 416688; (V 5207/80, mass n 409036).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)