Sez. L, Sentenza n. 1570 del 21/02/1985 (Rv. 439551 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - OPERA DEL MONTATORE DI FILMS E DEL REGISTA CINEMATOGRAFICO - CARATTERE NON SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - OPERA DEL MONTATORE DI FILMS E DEL REGISTA CINEMATOGRAFICO - CARATTERE NON SUBORDINATO - CONDIZIONI.*
Poiché l'opera del montatore di films - come quella del regista cinematografico - può configurare un rapporto di lavoro autonomo ovvero quello di lavoro subordinato in relazione alle peculiari e concrete modalità di svolgimento del rapporto, ne consegue che non si è in presenza di un rapporto di lavoro subordinato qualora oggetto del contratto sia l'Opus, montaggio del film, con predeterminazione di una sola prestazione, misura forfettaria del compenso, libertà di scelta nell'esecuzione del lavoro, possibilità del lavoratore di dedicarsi al montaggio di altri films. (V 4064/82, mass n 422030; (V 20/82, mass n 417705; (V 5922/81, mass n 416687).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)