Sez. 1, Sentenza n. 3821 del 28/01/1981 Ud. (dep. 27/04/1981) Rv. 148547 - 01
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTA: COMUNICAZIONI - TUTELA DEL SEGRETO - OGGETTO DELLA TUTELA E SUOI LIMITI - CONVERSAZIONI TRA PERSONE PRESENTI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA - RINUNCIA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTA: COMUNICAZIONI - TUTELA DEL SEGRETO - OGGETTO DELLA TUTELA E SUOI LIMITI - CONVERSAZIONI TRA PERSONE PRESENTI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA - RINUNCIA - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE.*
Le norme sulla riservatezza delle comunicazioni si estendono certamente alle comunicazioni che si realizzano oralmente mediante conversazioni tra persone presenti, sempre che le modalita del loro svolgimento indichino l'intenzione di mantenere il contenuto nello ambito di quella riservatezza tutelata dall'ordinamento. (nella specie l'imputato aveva consentito alla registrazione di una conversazione svoltasi con la parte lesa e che quest'ultima aveva successivamente utilizzato ai fini probatori. La Cassazione ha ritenuto che nella specie non sussistesse alcuna illecita interferenza nell'altrui liberta di comunicazione ed ha enunciato il principio in massima indicata). (in senso sostanzialmente conforme, V mass n 143806; V, altresi, mass nn 146900, 146668, 145735, 145310, 144656 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Legge 08/04/1974 num. 98 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)