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Sez. 1, Sentenza n. 63 del 28/02/1979 Ud. (dep. 07/01/1980) Rv. 143806 - 01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTA: COMUNICAZIONI - TUTELA DEL SEGRETO - OGGETTO DELLA TUTELA E SUOI LIMITI - CONVERSAZIONI TRA PERSONE PRESENTI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA - PERSONE CHE PARLANO IN MODO DA ESSERE ASCOLTATE - RINUNCIA IMPLICITA ALLA TUTELA - CONSEGUENZE DI ORDINE PROCESSUALE PENALE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1979-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143806-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI - RAPPORTI CIVILI - LIBERTA: COMUNICAZIONI - TUTELA DEL SEGRETO - OGGETTO DELLA TUTELA E SUOI LIMITI - CONVERSAZIONI TRA PERSONE PRESENTI - SUSSISTENZA DELLA TUTELA - PERSONE CHE PARLANO IN MODO DA ESSERE ASCOLTATE - RINUNCIA IMPLICITA ALLA TUTELA - CONSEGUENZE DI ORDINE PROCESSUALE PENALE - FATTISPECIE.*

L'art 15 della Costituzione, nel dichiarare inviolabile la segretezza della corrispondenza e di 'ogni altra Forma di comunicazioné, estende certamente la propria tutela anche alle comunicazioni che si realizzano oralmente nelle conversazioni tra persone presenti ed anche i detenuti, pur se in istato di restrizione della liberta personale, hanno diritto, entro limiti piu circoscritti, ad una sfera di riservatezza, tutelando, in particolare, l'ordinamento anche la segretezza dei colloqui che gli stessi possono avere tra loro. Tuttavia, la protezione apprestata dalla Costituzione, proprio in quanto diretta ad assicurare la segretezza di ogni Forma di comunicazione, non ha evidentemente per oggetto se non le conversazioni tra presenti che si svolgano con modalita tali da denotare l'intenzione degli interlocutori di tenerne segreto il contenuto, con la conseguenza che l'ascolto casuale di un colloquio, se si verifica perche gli interlocutori parlano ad alta voce o, comunque, senza preoccuparsi di evitare le interferenze di terzi, e sempre legittimo, non importa se i soggetti interessati siano liberi o detenuti, appunto perche gli stessi interlocutori mostrano con il loro comportamento di non dare rilievo alla segretezza dei loro discorsi e quindi implicitamente rinunciano alla tutela apprestata dall'ordinamento alla segretezza delle comunicazioni. (nella specie il contenuto del colloquio che gli imputati avevano avuto nella camera di sicurezza era stato ascoltato dalla polizia ed i ricorrenti ne deducevano l'inutilizzabilita ai fini probatori sostenendo che l'intercettazione del colloquio, avvenuto senza l'autorizzazione del magistrato, costituiva un atto nullo. La Cassazione ha ritenuto pienamente legittima la decisione dei giudici di merito di assumere come prova a carico degli imputati il contenuto del loro colloquio ed ha enunciato il principio in massima indicato).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 15, Cod. Proc. Pen. art. 226 bis CORTE COST., Legge 08/04/1974 num. 98 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)