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Sez. 5, Sentenza n. 24846 del 28/04/2026 Cc. (dep. 02/07/2026) Rv. 290403-03

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Condotte riparatorie ex art. 162-ter cod. pen. - Delibazione del giudice dell’impugnazione cautelare - Possibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2026-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290403-03

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

In tema di misure cautelari personali, le condotte riparatorie previste dall'art. 162-ter cod. pen. possono essere valutate dal giudice dell'impugnazione al solo fine di verificare se esse siano tali da denotare un'effettiva resipiscenza dell'indagato e, quindi, consentire una prognosi favorevole quanto al ridimensionamento del pericolo di reiterazione del reato.

Cod. Pen. art. 162 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)