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Sez. 6, Sentenza n. 7022 del 16/01/2024 Cc. (dep. 15/02/2024) Rv. 286084-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Sopravvenuta morte del ricorrente - Improcedibilità del ricorso - Accertamento della causa di estinzione del reato - Competenza del giudice del procedimento principale - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286084-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, qualora in pendenza del ricorso per cassazione sopraggiunga la morte del ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, in quanto spetta solo al giudice del procedimento principale l'accertamento della causa di estinzione del reato e l'emissione del conseguente provvedimento, a seconda della fase processuale, di archiviazione o ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Cod. Pen. art. 150 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 411 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)