Sez. 3, Sentenza n. 1099 del 07/03/1996 Cc. (dep. 11/04/1996) Rv. 204267 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere | Ordinanza di convalida del sequestro - Omessa immediata notifica all'interessato - Nullità - Esclusione - Ragioni.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - In genere
In tema di misure cautelari reali, il precetto posto dal comma terzo - ter dell'art. 321 cod. proc. pen., secondo il quale copia dell' ordinanza di convalida del sequestro preventivo è "immediatamente" notificata alla persona cui le cose sono state sequestrate, non è sanzionato con la nullità; esso è infatti previsto al fine di accelerare la possibilità dell'interessato di proporre impugnazione, ma il ritardo nella notifica (e quindi nella conoscenza del provvedimento) ha solo l'effetto di ritardare la decorrenza del termine di impugnazione per l'interessato, ma non pregiudica l'intervento, l'assistenza o la rappresentanza dell'interessato stesso, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)