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Sez. 1 - , Ordinanza n. 8008 del 11/03/2022 (Rv. 664206 - 02)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Decreto di autorizzazione ex art. 169 bis l.fall. - Scioglimento di un contratto di cessione di credito - Domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante al contraente "in bonis" ex art. 169 bis, comma 2, l.fall. - Proponibilità del procedimento camerale - Esclusione - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - ESECUZIONE DEL CONCORDATO - In genere.
Stato
decisa il 2022-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664206-02

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, il provvedimento di autorizzazione allo scioglimento di un contratto pendente, ex art. 169 bis l.fall., viene adottato all'esito di un procedimento camerale di carattere incidentale, come tale inidoneo ad incidere sui diritti soggettivi delle parti, con la conseguenza che è inammissibile in tale procedimento la domanda di liquidazione dell'indennizzo spettante alla parte "in bonis" che abbia subito lo scioglimento, dovendo tale accertamento, nel contrasto delle parti, svolgersi nelle forme della cognizione ordinaria. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato, nella parte in cui il tribunale aveva liquidato l'indennizzo spettante ad una banca a fronte dell'autorizzazione concessa allo scioglimento di un contratto di cessione di credito).

Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Decreto Legge 27/06/2015 num. 83 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)