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Sez. 1 - , Sentenza n. 26568 del 23/11/2020 (Rv. 659745 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE | Concordato preventivo - Scioglimento del contratto preliminare ai sensi dell’art. 169-bis l.fall. - Controversia sulla sussistenza o sulla quantificazione dell’indennizzo - Giudizio ordinario di cognizione - Necessità - Potere del giudice delegato di ammettere il credito contestato ai soli fini del calcolo delle maggioranze - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659745-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'esistenza, l'entità e il rango del credito relativo all'indennizzo cui ha diritto il terzo contraente che abbia subito lo scioglimento del contratto, a norma dell'art. 169-bis l.fall., va effettuato, come per tutti i restanti creditori concorsuali, nelle forme della cognizione ordinaria, fermo restando in capo al giudice delegato e al tribunale, in sede di omologazione, il potere di ammettere in tutto o in parte i crediti contestati, ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 72, Legge Falliment. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 169 bis, Legge Falliment. art. 176

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)